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Decreto Legislativo 5 febbraio
1997 n. 22 - ALLEGATO I
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della
fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene ;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze,
soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica ;
H3 - A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilita e' inferiore a 21 C (compresi i liquidi
estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia,
possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente
di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo
l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che , a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente
infiammabili in quantita' pericolose;
H3 - B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilita' e' pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato,
prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione
infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravita' limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto
tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono
esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine,
conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in
altri organismi viventi;
H10 " Teratogeno ": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o
aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne
la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido,
sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in
qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione
avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 " Ecotossico ": sostanze e preparati che presentano o possono presentare
rischi immediati o differiti per uno o piu' settori dell'ambiente.
Note.
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto
tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" e' effettuata secondo i criteri
stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67 /548/CEE
del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose,
nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "
teratogeno " e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze,
precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e
l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE,
nella versione modificata dalla
direttiva 83/467/CEE della Commissione.
Metodi di prova.
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle
definizioni di cui all'allegato I.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67
/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione
o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico
la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle
raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su
quelli dell'OCSE.
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